Statuto

Riportiamo la nuova edizione dello Statuto del FISDAF, risultante dall'approvazione delle modifiche statutarie dell'Assemblea Straordinaria del 20.01.2015.

Ai sensi dell'art. 11.2 dello Statuto, l'attuale testo entra in vigore a decorrere dalla stessa data in cui è avvenuta l'approvazione da parte dell'Assemblea Straordinaria.

Art. 1 – Denominazione, Forma Giuridica e Sede

1.1. Nell'ambito della legislazione vigente è costituito, in forma giuridica di associazione non riconosciuta, un fondo denominato FISDAF, integrativo del Servizio sanitario nazionale, senza limiti di rappresentazione grafica, di seguito indicato anche come "Fondo". 

 

1.2 Il FISDAF, liberamente istituito il 12 giugno 1978 con carattere di mutualità ex art. 46 legge 833/1978 e, per quanto riguarda la partecipazione delle Società ed i relativi obblighi di contribuzione e di sostenimento delle spese di gestione e di funzionamento, reso operativo con accordo sindacale del 21 dicembre 1979 e con successivi accordi sindacali integrativi e modificativi, tutti recepiti dall'accordo del 30 luglio 2014, ha sede in Torino e può avere dipendenze in altre località come eventualmente stabilito dal Consiglio di amministrazione.

 

Il FISDAF è regolarmente iscritto all'Anagrafe dei Fondi Sanitari.

                              

1.3 Sono Soci del FISDAF le persone fisiche e le Società ed Enti (più avanti detti anche Aziende) individuati all'articolo 5 del presente Statuto.

 

1.4 L'attività e l'organizzazione del FISDAF sono disciplinate principalmente dallo Statuto, dal Regolamento, dal Tariffario e dalle deliberazioni degli Organi sociali secondo le rispettive competenze.          

Art. 2 – Durata

Il FISDAF, salvo quanto previsto all'art. 19, è costituito a tempo indeterminato.

Art. 3 – Finalità

3.1 Il FISDAF non ha scopo di lucro e persegue, attraverso la compartecipazione alle spese sanitarie sostenute dai beneficiari, come individuati al successivo articolo 6, finalità di assistenza sanitaria con carattere di mutualità.

 

3.2 Costituiscono oggetto dell'assistenza di cui al comma precedente le prestazioni sanitarie integrative o aggiuntive rispetto a quelle fornite dal Servizio sanitario nazionale o Ente equivalente del Paese in cui il beneficiario fruisce della prestazione.

 

3.3 Il FISDAF persegue il raggiungimento delle proprie finalità mutualistiche attraverso il fondo associativo, costituito principalmente dalla contribuzione versata dai Soci, nel rispetto delle disposizioni di legge per quanto riguarda la copertura di specifiche prestazioni ed entro i limiti di spesa definiti dagli Organi competenti. 

Art. 4 – Attività e prestazioni

4.1 Il FISDAF, entro i limiti delle proprie disponibilità di bilancio e delle condizioni di assistibilità previste dalle disposizioni regolamentari assunte dal Consiglio di amministrazione con il Regolamento ed il Tariffario, assicura il concorso alle spese sanitarie sostenute dai beneficiari con riferimento alle seguenti aree:

a) ricoveri e assistenza ospedaliera;                                     

b) diagnostica medica;                 

c) assistenza socio-sanitaria rivolta a soggetti non autosufficienti o temporaneamente inabili per malattia o infortunio;

d) odontoiatria e ortodonzia;                                   

e) altre prestazioni sanitarie/assistenziali coerenti con le finalità di cui all'art. 3, economicamente sostenibili dal Fondo e ammesse dalle disposizioni di legge applicabili ai fondi sanitari integrativi.

 

4.2 Il FISDAF può provvedere alla stipulazione di apposite convenzioni con Istituti di cura, Centri diagnostici, Medici o altri soggetti al fine di assicurare una migliore fruizione delle prestazioni sanitarie da parte dei beneficiari.

Art. 5 – Soci

5.1 Sono Soci del FISDAF:

a1) STELLANTIS, IVECO GROUP e CNH INDUSTRIAL;

a2) le Società ed i Consorzi controllati o collegati ai sensi dell'art. 2359 c.c. alle società di cui alla lettera a1) aderenti agli accordi sindacali di cui al precedente articolo 1.2, i Fondi integrativi previdenziali e sanitari nonché gli Enti bilaterali costituiti nell'ambito dei Gruppi STELLANTIS, IVECO GROUP e CNH INDUSTRIAL e  aderenti agli stessi accordi;

b) le altre Aziende che ne abbiano fatto domanda, impegnandosi i) al rispetto dello Statuto, del Regolamento, delle deliberazioni degli Organi sociali del FISDAF, nonché ii)all'adempimento verso il Fondo dei medesimi obblighi assunti dalle Aziende di cui alla lettera a) e la cui domanda di associazione al FISDAF sia stata accolta con delibera del Consiglio di amministrazione del Fondo;

c) i Dirigenti dipendenti di un'Azienda Socia;

d) i Dirigenti in pensione, già Soci al momento dell'uscita dall'Azienda per pensionamento, che ne facciano domanda. Per mantenere la qualità di Socio, il pensionato non deve essere parte di un rapporto di lavoro subordinato che dia titolo ad analoga forma di copertura sanitaria integrativa;

e) in caso di decesso di uno dei Soci di cui alle lettere c) e d), previa formalizzazione della volontà di associazione al FISDAF, i familiari, come meglio definiti dal Regolamento, risultanti a carico e assistiti dal FISDAF al momento del decesso, finché conservano il diritto al trattamento pensionistico per i superstiti o di reversibilità e purché non abbiano titolo per fruire di altra copertura sanitaria integrativa. Il mantenimento della qualità di Socio è in ogni caso sottoposto alle disposizioni dello Statuto e del Regolamento;

f) in qualità di Dirigenti prosecutori volontari,  i Dirigenti Soci al momento dell'uscita dall'Azienda, allorché l'uscita sia determinata da ragioni diverse dal pensionamento e non abbiano titolo per fruire di analoga forma di copertura sanitaria integrativa. Tali soggetti dovranno presentare specifica domanda di associazione al FISDAF, che deve essere accolta dal Consiglio di amministrazione, e versare i contributi complessivi (a carico sia del Socio persona fisica, sia dell'Azienda) previsti per i Dirigenti in servizio dalla contrattazione aziendale tempo per tempo vigente. I Dirigenti Soci, di cui alla presente lettera f), divenuti pensionati nel termine previsto dal Regolamento, potranno presentare al Fondo domanda per una nuova iscrizione in qualità di Dirigenti in pensione e dovranno provvedere al versamento del relativo contributo. In tal caso, per richiedere l'iscrizione e mantenere la qualità di Socio, il Dirigente non deve essere parte di un rapporto di lavoro subordinato che dia titolo a fruire di analoga forma di copertura sanitaria integrativa;

g) i soggetti diversi da quelli indicati alle lettere precedenti, la cui domanda di associazione, anche a termine, sia stata accolta dal Consiglio di amministrazione, a condizione che provvedano a versare i contributi complessivi (a carico sia del Socio persona fisica, sia dell'Azienda) previsti per i Dirigenti in servizio dalla contrattazione aziendale tempo per tempo vigente.              

               

5.2 Le modalità ed i termini delle domande di associazione al FISDAF sono definiti dal Regolamento del Fondo.             

Art. 6 – Beneficiari

6.1 Sono beneficiari delle prestazioni riconosciute dal FISDAF tutti i Soci persone fisiche di cui all'art. 5.

 

6.2 Su domanda dei Soci di cui al comma precedente, salve le limitazioni definite dal Regolamento per i Dirigenti in pensione ed i Superstiti, sono ammessi a beneficiare delle prestazioni del FISDAF, a condizione che non abbiano titolo di fruire di analoga forma di copertura sanitaria integrativa:

a) il coniuge (anche legalmente separato purché con diritto di assegno alimentare);

b) i figli fino all'età di 26 anni, o i minori in affido, qualora risultino a carico del Socio in quanto appartenenti al suo nucleo familiare, appartenenza di norma dimostrabile con la produzione del certificato di stato di famiglia, secondo le specifiche indicazioni e le condizioni di assistibilità definite dal Regolamento. E' fatto salvo il mantenimento dell'assistenza nei casi di inabilità/invalidità accertata, secondo quanto previsto dal Regolamento;

b1) in caso di separazione o divorzio del Socio, i figli fino all'età di 26 anni, o i minori in affido, qualora risultino a carico in quanto appartenenti al nucleo familiare di uno dei due genitori, appartenenza di norma dimostrabile con la produzione del certificato di stato di famiglia, secondo le specifiche indicazioni e le condizioni di assistibilità definite dal Regolamento. E' fatto salvo il mantenimento dell'assistenza nei casi di inabilità/invalidità accertata, secondo quanto previsto dal Regolamento;

c) i figli già beneficiari, al compimento del 26° anno di età, secondo le modalità di assistibilità e per la durata, comunque a termine, previste dal Regolamento;

d) i figli del coniuge beneficiario, purché di età inferiore a 26 anni, conviventi e a carico del Socio, secondo i criteri definiti dal Regolamento;

e) i genitori del Dirigente, che risultino a suo carico al momento dell'iscrizione del Dirigente al FISDAF e per i quali sia fatta specifica richiesta in detto momento, secondo quanto previsto dal Regolamento;

f) il convivente more uxorio del Dirigente non coniugato, vedovo o divorziato oppure separato (in quest'ultima ipotesi limitatamente ai casi in cui il coniuge separato non sia beneficiario delle prestazioni riconosciute dal FISDAF), che sia ammesso con le modalità previste dal Regolamento. La convivenza more uxorio dovrà essere documentata mediante certificato di stato di famiglia rilasciato ai sensi del D.P.R. 223/1989 o mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000.

 

6.3 I soggetti rientranti in fattispecie diverse da quelle sopra descritte, ma beneficiari delle prestazioni del FISDAF al momento dell'entrata in vigore del presente Statuto, rimangono iscritti a titolo personale come beneficiari e riferiti al Socio che ne ha richiesto l'iscrizione, secondo le condizioni vigenti al momento dell'approvazione del presente Statuto.

Art. 7 – Contribuzione

7.1 Sono previste le seguenti tipologie di contributi:

a) contributo a carico dell'Azienda, ripartito in:

- contributo a favore di ogni Dirigente in servizio;

- contributo di solidarietà a favore dei Dirigenti in pensione e dei Soci superstiti di Dirigente Socio deceduto;

b) contributo a carico del Dirigente in servizio;

c) contributo a carico del Dirigente in pensione;              

d) contributo a carico del Socio superstite di Dirigente Socio deceduto;

e) contributo a carico del Dirigente prosecutore volontario;

f) contributo per l'assistenza dei beneficiari per i quali sia previsto dal Regolamento uno specifico contributo aggiuntivo. Tale contributo è a carico del Socio persona fisica al quale i beneficiari si riferiscono;

g) contributo d'ingresso a carico dell'Azienda che richiede di essere associata al FISDAF;

h) contributo spese amministrative a carico dell'Azienda socia;

i) contributo spese amministrative a carico del Dirigente in pensione, del Socio superstite di Dirigente Socio deceduto e del Dirigente prosecutore volontario.

 

7.2 L'importo dei contributi è definito secondo quanto stabilito dagli accordi collettivi in materia e, per i casi non regolati, dall'Assemblea su proposta del Consiglio di amministrazione. Le modalità di versamento dei contributi sono definite dalla contrattazione aziendale tempo per tempo vigente e specificate dal Regolamento del FISDAF.

Art. 8 – Sospensione dell’assistenza

Nei casi di morosità contributiva dei Soci persone fisiche l'assistenza FISDAF viene sospesa per un periodo di sei mesi in attesa della regolarizzazione dei contributi; nel caso in cui la morosità riguardi Aziende Socie, l'assistenza del Fondo non viene sospesa, ma il Consiglio di amministrazione deve deliberare i termini e le modalità per la regolarizzazione contributiva.

L'assistenza nei confronti dei Soci persone fisiche e dei beneficiari loro attribuiti può essere sospesa anche in caso di mancato adempimento amministrativo, fino a perfezionamento dell'adempimento stesso.

Art. 9 – Casi di esclusione dal FISDAF e decadenze

9.1 I Soci possono essere esclusi dal FISDAF con deliberazione del Consiglio di amministrazione nei seguenti casi:

a) perdurare della morosità al termine del periodo di sospensione di cui all'art. 8. In tale caso l'esclusione è irrevocabile con decadenza da ogni diritto;

b) violazione delle disposizioni statutarie e regolamentari del Fondo che determinino un grave pregiudizio al FISDAF o tenuta di una condotta che danneggi l'immagine del FISDAF.         

L'esclusione del Socio comporta la perdita dell'assistenza del FISDAF anche per i beneficiari, allo stesso attribuiti.   

Eventuali riammissioni di soggetti esclusi e relative condizioni sono decise dal Consiglio di amministrazione.

 

9.2 La decadenza dalla qualità di Socio persona fisica opera automaticamente alla risoluzione del rapporto di lavoro con un'Azienda socia, al termine del periodo di preavviso, anche se sostituito dalla relativa indennità contrattuale.

La decadenza non dà diritto al rimborso dei contributi a qualunque titolo già versati.   

La perdita della qualità di Socio del Dirigente comporta la perdita dell'assistenza del FISDAF anche per i beneficiari allo stesso attribuiti.

Resta in ogni caso fermo quanto previsto all'art. 5.1 lettere d), e) e f).

               

9.3 L'Azienda Socia di cui all'art. 5.1, lettera b) può recedere dal FISDAF in forma scritta con un periodo di preavviso di almeno 8 mesi, al termine del quale viene meno la sua qualifica di Socio.

 

9.4 L'uscita dal FISDAF di un'Azienda Socia determina anche l'uscita di tutti i Soci persone fisiche a questa collegati - Dirigenti in servizio, pensionati e Superstiti - e dei relativi beneficiari.

Tenuto conto dell'obbligo di ciascuna Azienda Socia di garantire la continuità dell'assistenza sanitaria integrativa ai Dirigenti in servizio, ai pensionati e ai Superstiti ad essa collegati, ai fini di cui sopra l'uscita dell'Azienda Socia o di un suo ramo sarà così regolata, in coerenza con quanto previsto dalla contrattazione vigente:

- in caso di recesso l'Azienda recedente dovrà trasferire tutti i Dirigenti in servizio e i Dirigenti pensionati e Superstiti ad essa collegati all'analoga forma di assistenza sanitaria integrativa cui intenda aderire. In alternativa, qualora per i soli Dirigenti pensionati o Superstiti non provveda al trasferimento, la possibilità di mantenerli presso il Fondo sarà subordinata al versamento al Fondo degli oneri corrispondenti al fine di neutralizzare qualsivoglia incidenza economica negativa sul Fondo;

- in caso di trasferimento dell'intera azienda l'Azienda cessionaria, qualora non già aderente, diviene automaticamente  socia del Fondo assumendo i conseguenti obblighi contributivi per tutte le categorie dei Soci persone fisiche ad essa attribuiti fino al suo eventuale successivo recesso, nel qual caso varrà quanto stabilito al precedente alinea;

- in caso di trasferimento di un ramo di un'Azienda Socia quest'ultima dovrà trasferire alla forma di assistenza sanitaria integrativa cui aderisce l'Azienda cessionaria, oltre ai Dirigenti in servizio compresi nel ramo ceduto, i Dirigenti pensionati e Superstiti collegabili al ramo ceduto in misura almeno proporzionale all'entità del ramo stesso. Qualora non provveda al suddetto trasferimento l'Azienda Socia cedente dovrà effettuare un  versamento aggiuntivo al Fondo, definito dal Consiglio di amministrazione in misura proporzionale al ramo ceduto.

Art. 10 - Organi del FISDAF

10.1 Sono organi del FISDAF:

- l'Assemblea dei Delegati

- il Consiglio di amministrazione

- il Presidente

- il Vice Presidente

- il Direttore

- il Collegio dei Sindaci. 

               

10.2 I componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei Sindaci durano in carica tre anni e sono eleggibili nella medesima carica per un massimo complessivo di tre mandati consecutivi. Può diventare componente del Consiglio di amministrazione o del Collegio dei Sindaci soltanto chi non abbia ancora compiuto il 75° anno di età al momento dell'elezione.

Art. 11 – Assemblea dei Delegati

11.1 Criteri di costituzione e composizione       

L’Assemblea è formata da 40 delegati, di cui 20 eletti dai Soci persone fisiche tra i Soci che si sono candidati individualmente e tra i candidati indicati da Federmanager, sulla base dei criteri di composizione definiti dal Regolamento elettorale, e 20  nominati dalle Aziende Socie.

L'elezione dei 20 delegati in rappresentanza dei Soci persone fisiche avviene secondo le modalità definite dal Regolamento Elettorale, che devono garantire un'adeguata rappresentatività dei Soci, secondo quanto previsto dalla contrattazione aziendale tempo per tempo vigente. Possono far parte dell'elettorato attivo e passivo soltanto i Soci in regola con il pagamento delle quote contributive associative.           

I componenti dell'Assemblea dei Delegati rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili.         

Perdono la qualità di componenti dell'Assemblea dei Delegati i soggetti che decadono dalla qualità di Socio del Fondo o vengono eletti nel Consiglio di amministrazione.

Le sostituzioni che in corso di mandato si rendano necessarie per la ricorrenza delle fattispecie di cui al paragrafo precedente o per rinuncia individuale o sopravvenuto impedimento saranno garantite secondo le seguenti modalità: i) primo eletto escluso qualora vada sostituito un delegato dei Soci persone fisiche; ii) nuovo nominato qualora la sostituzione riguardi un delegato delle Aziende Socie.                          

L'Assemblea dei Delegati può essere ordinaria o straordinaria.

 

11.2 Attribuzioni

L'Assemblea ordinaria delibera su quanto previsto dallo Statuto e, in particolare, in materia di:              

- approvazione del rendiconto annuale preventivo e consuntivo, nonché del bilancio di esercizio;                        

- elezione dei componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei Sindaci, secondo quanto previsto rispettivamente all'art. 12 e all'art. 15; 

- revoca di componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei Sindaci ed eventuale azione di responsabilità nei loro confronti;

- conferimento, su proposta motivata del Collegio dei Sindaci, di incarico a società di revisione;

- definizione dell'importo del contributo di cui all'art. 7.1 lett. i) e dei contributi che non siano oggetto di accordi collettivi;

- cambiamento sostanziale delle modalità di erogazione della generalità delle prestazioni di cui all'art. 4.

 

L'Assemblea straordinaria delibera in materia di:           

- modifiche dello Statuto proposte dal Consiglio di amministrazione;    

- operazioni di fusione o accorpamento con altri enti;

- scioglimento e liquidazione del Fondo su proposta del Consiglio di amministrazione, relative modalità, nomina dei liquidatori e modalità di liquidazione del patrimonio.    

 

11.3 Modalità di funzionamento           

L'Assemblea dei Delegati è convocata dal Consiglio di amministrazione, a mezzo posta o via e-mail, con un preavviso di almeno 15 giorni. Nella comunicazione deve essere indicato l'ordine del giorno.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno due volte l'anno, con cadenza semestrale.

ll Presidente ha l'obbligo di convocare l'Assemblea dei Delegati, ordinaria o straordinaria, qualora sia richiesto per iscritto, con specifica indicazione degli argomenti da trattare, da almeno un quarto dei Delegati o dal Collegio dei Sindaci.        

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza, anche mediante delega, di 21 Delegati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza, anche mediante delega, di almeno 30 Delegati e delibera con la maggioranza qualificata del 75% dei componenti.

Per entrambe le tipologie di Assemblea, ogni rappresentante può essere portatore di una delega di appartenenti alla sua area di rappresentanza, sottoscritta dal delegante e specificamente riferita alla singola riunione.

Le Assemblee si tengono a Torino presso la sede del Fondo o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione.

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Fondo, che deve constatarne inizialmente la regolare costituzione;  in caso di impedimento del Presidente, questo viene sostituito dal Vice Presidente o, in mancanza di entrambi, da persona designata dall'Assemblea stessa.

Delle riunioni dell'Assemblea ordinaria viene redatto verbale che deve essere sottoscritto dal Presidente. Il verbale delle riunioni dell'Assemblea straordinaria è redatto da Notaio.

Art. 12 – Consiglio di amministrazione

12.1 Il Fondo è amministrato da un Consiglio di amministrazione, cui spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.           

               

12.2 Il Consiglio di amministrazione del Fondo è composto da 8 membri, di cui 4 eletti congiuntamente dai Delegati dell’Assemblea rappresentanti dei Soci persone fisiche (di cui almeno uno dovrà essere scelto tra i Delegati appartenenti alla struttura di Federmanager) e 4 eletti congiuntamente dai Delegati dell’Assemblea nominati dalle Aziende Socie.

 

Nel caso in cui, in corso di mandato, venga meno a qualunque titolo un Consigliere, questo dovrà essere sostituito a cura della parte dei Delegati dell'Assemblea che l'aveva eletto.       

               

12.3 I componenti del Consiglio di amministrazione, al momento della loro elezione e per tutta la durata del mandato, devono essere in possesso dei previsti requisiti di professionalità e onorabilità e non devono incorrere in cause di ineleggibilità e incompatibilità, in conformità con le previsioni delle norme vigenti; con l'elezione nel Consiglio di amministrazione, essi decadono da componenti dell'Assemblea dei Delegati. 

 

12.4 Il Consiglio di amministrazione si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o quando sia richiesto al Presidente stesso da almeno tre dei Consiglieri in carica. Il Consiglio a tal fine deve essere convocato dal Presidente con idonea comunicazione scritta contenente l'ordine del giorno, anche a mezzo fax o via e-mail, rispettando un preavviso di almeno sette giorni, ridotto a 48 ore in caso di urgenza.              

               

12.5 il Consiglio di amministrazione si intende validamente costituito con la presenza, anche in collegamento telefonico, di almeno 5 Consiglieri e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.       

                                              

12.6 Sono conferite al Consiglio di amministrazione le seguenti attribuzioni:     

a) nominare tra i propri componenti il Presidente, scegliendolo alternativamente per un mandato tra i Consiglieri eletti dai Soci persone fisiche e per quello successivo tra i Consiglieri eletti dalle Aziende Socie; nominare altresì il Vice Presidente, scegliendolo per ogni mandato tra i Consiglieri della parte in cui non è stato individuato il Presidente;​

b) nominare il Direttore del Fondo e conferirgli i poteri di firma;             

c) definire gli indirizzi operativi del Fondo;         

d) deliberare il Tariffario delle prestazioni fornite dal FISDAF e le relative modalità di erogazione;

e) predisporre il rendiconto preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Delegati;

f) stipulare negozi diretti a coprire eventi di rischio;

g) deliberare la convocazione dell'Assemblea dei Delegati ed il relativo ordine del giorno;        

h) predisporre modifiche dello Statuto da proporre all'Assemblea dei Delegati, nonché deliberare le modifiche ed integrazioni allo Statuto relative ad aggiornamenti di carattere formale o rese necessarie da norme di legge o da sopravvenute modificazioni della denominazione e/o configurazione societaria delle società di cui all'art. 5.1  lettera a1);

i) approvare il Regolamento del FISDAF e le sue eventuali modifiche e integrazioni;     

j) approvare il Regolamento Elettorale del FISDAF e le sue eventuali modifiche e integrazioni;

k) curare le elezioni degli Organi sociali e fissarne i criteri di svolgimento;

l) deliberare eventuali sospensioni dal Fondo di Aziende Socie, in base all'art. 8;            

m) decidere eventuali esclusioni ed eventuali riammissioni di soggetti esclusi, in base all'art. 9;             

n) decidere su eventuali ricorsi di Soci;

o) decidere sulle domande di associazione al FISDAF delle Aziende indicate all'art. 5.1 lettera b);

p) deliberare su quant'altro ad esso demandato dal presente Statuto o da disposizioni di legge.

Art. 13 – Presidente e Vice Presidente

13.1 Il Presidente ha la rappresentanza legale del FISDAF nei rapporti con i terzi e in giudizio e presiede il Consiglio di amministrazione e l'Assemblea dei Delegati.    

               

13.2 Nei casi di estrema urgenza, qualora non sia possibile una tempestiva deliberazione del Consiglio di amministrazione, spetta al Presidente adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione, fatta salva comunque la ratifica da parte di quest'ultimo.             

               

13.3 In caso di temporaneo impedimento del Presidente le sue funzioni vengono assunte dal Vice Presidente.            

               

13.4 Qualora, durante il mandato, il Presidente o il Vice Presidente sia definitivamente impedito, per qualsiasi causa, il Consiglio di amministrazione provvede alla nomina di un nuovo Presidente o Vice Presidente tra i Consiglieri in carica, previa reintegrazione degli Organi del FISDAF.

Art. 14 – Direttore

14.1 Il Direttore del FISDAF è nominato dal Consiglio di amministrazione e, nell'ambito dei poteri che gli sono conferiti, dirige, coordina e controlla l'attività operativa del Fondo.          

 

14.2 Il Direttore, per tutta la durata dell'incarico, deve essere in possesso dei previsti requisiti di professionalità e onorabilità e non deve incorrere in cause di ineleggibilità e incompatibilità, in conformità con le previsioni delle norme vigenti.

 

14.3 Il Direttore del Fondo può essere componente del Consiglio di amministrazione.

14.4 La perdita della condizione di Socio comporta la decadenza della carica di Direttore del Fondo.

Art. 15 – Collegio dei Sindaci

15.1 Il Collegio dei Sindaci è costituito da 2  Sindaci Soci del Fondo, eletti dall'Assemblea dei Delegati, uno dai rappresentanti dei Soci persone fisiche e uno dai rappresentanti delle Aziende Socie.

Devono essere altresì designati dall'Assemblea dei Delegati 2 Sindaci supplenti, sempre Soci del Fondo, di cui uno eletto dai rappresentanti dei Soci persone fisiche e uno eletto dai rappresentanti delle Aziende Socie.

 

15.2 Le cariche di Sindaco e di Sindaco supplente sono incompatibili con qualsiasi altra carica nel Fondo.            

 

15.3 I Sindaci, per tutta la durata dell'incarico, devono essere in possesso dei previsti requisiti di professionalità e onorabilità e non devono incorrere in cause di ineleggibilità e incompatibilità, in conformità con le previsioni delle norme vigenti. Essi sono soggetti alla disciplina prevista dall'art. 2407 del codice civile.

 

15.4 Decadono dalla carica di Sindaco o di Sindaco supplente coloro che perdono la condizione di Soci del Fondo.         

                              

15.5 Al Collegio dei Sindaci spetta il controllo dell'amministrazione e della contabilità del FISDAF e la verifica dei rendiconti; esso si riunisce almeno quattro volte all'anno, con cadenza trimestrale. Le delibere del Collegio dei Sindaci vengono prese all'unanimità.

                              

15.6 I Sindaci partecipano alle riunioni del Consiglio di amministrazione e a quelle dell'Assemblea dei Delegati e riferiscono a quest'ultima in merito alle risultanze di esercizio.

               

15.7 I Sindaci supplenti sostituiscono i Sindaci solo in caso di loro impedimento prolungato e/o decadenza.

Art. 16 – Gratuità delle cariche

Tutte le cariche associative del FISDAF sono gratuite.            

Le spese sostenute nell'interesse e per conto del FISDAF sono oggetto di rimborso, su approvazione del Consiglio di amministrazione.

Art. 17 – Fondo associativo

Il fondo associativo è costituito dai contributi versati dai Soci.

Fanno altresì parte del fondo associativo i redditi da capitale e ogni altro eventuale provento ed acquisizione.

Art. 18 – Esercizio

L’esercizio del FISDAF decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 19 – Scioglimento

In caso di scioglimento del FISDAF, l'Assemblea dei Delegati nominerà i liquidatori, conferirà loro i necessari poteri e delibererà la destinazione del fondo associativo, nell'ambito delle finalità del FISDAF.

Art. 20 – Risoluzione delle Controversie

La risoluzione di controversie aventi ad oggetto provvedimenti adottati dal Consiglio di amministrazione del FISDAF, a mente dell'art. 12 dello Statuto, verrà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Torino, salva diversa inderogabile disposizione di legge.

Prima di adire il Foro di Torino, le parti dovranno fare tutto quanto possibile per raggiungere un accordo in via transattiva.

Qualora non venga raggiunto detto accordo nel termine di 30 giorni da quando la controversia è sorta, la competenza spetterà esclusivamente al Foro di Torino. Per il decorso dei 30 giorni farà fede la data di invio della prima comunicazione scritta di contestazione di una parte nei confronti dell'altra.

Il diritto applicabile è unicamente quello italiano.


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