Oltre al Capo nucleo, su domanda dello stesso, sono ammessi alle prestazioni del FISDAF i beneficiari di cui all'art. 6 dello Statuto che siano in possesso dei requisiti specificamente indicati nel presente articolo.
I suddetti beneficiari non hanno alcun diritto autonomo all'assistenza, né sono titolari di posizione propria presso il FISDAF: il Capo nucleo può quindi non chiederne l'ammissione o richiedere l'esclusione di quelli già ammessi. L'esclusione ha carattere definitivo e decorre dal momento in cui viene richiesta; non è possibile chiedere la riammissione dei beneficiari esclusi.
Il Capo nucleo deve segnalare al Fondo i beneficiari per i quali intende richiedere l'assistenza entro 60 giorni dalla propria iscrizione al FISDAF o dal successivo evento che dia titolo alla loro assistenza, attraverso l'apposita modulistica; l'assistenza decorre dalla data di iscrizione del Capo nucleo o dal successivo evento che ne dia titolo. In caso di richiesta tardiva, la stessa sarà accolta, ma l'assistenza decorrerà dal primo giorno del mese successivo alla data di richiesta. Per i genitori del Capo nucleo valgono le specifiche previsioni del successivo punto 7.7.
Il Capo nucleo, entro 60 giorni dall'accadimento, deve dare comunicazione al Fondo del verificarsi di uno degli eventi indicati nel seguito del presente articolo, che comportino la cessazione del diritto all'assistenza per un beneficiario: in tal caso l'assistenza viene meno dal momento in cui si è verificato l'evento che comporta l'esclusione.
Il FISDAF si riserva di effettuare delle verifiche circa l'esistenza ed il perdurare delle condizioni dei beneficiari assistiti dichiarate dal Capo nucleo. Qualora, per mendace e/o omessa dichiarazione, risultino non sussistenti le condizioni richieste, il Consiglio di amministrazione può deliberare l'esclusione del beneficiario, con recupero da parte del FISDAF delle prestazioni indebitamente erogate.
7.1 Coniuge
L'assistenza viene erogata al coniuge, riconosciuto tale secondo l'ordinamento statale applicabile, a condizione che non goda o non abbia titolo proprio per fruire di analoga assistenza sanitaria integrativa.
Il coniuge che sia Dirigente in servizio presso una delle Aziende Socie del FISDAF è considerato a tutti gli effetti titolare dell'assistenza FISDAF (Capo nucleo) e non familiare beneficiario.
Il coniuge separato, giudizialmente o consensualmente, può conservare - su specifica richiesta del Capo nucleo - il beneficio dell'assistenza solo quando abbia diritto ad assegno alimentare a carico del Capo nucleo, comprovato con copia della sentenza di separazione o del decreto di omologazione.
L'assistenza del FISDAF nei confronti del coniuge separato senza diritto ad assegno alimentare cessa a decorrere dalla data di pubblicazione della sentenza o del decreto di omologazione.
In caso di divorzio l'assistenza del FISDAF cessa dal giorno della pubblicazione della sentenza.
L'ex-coniuge divorziato non ha diritto all'assistenza neppure nel caso in cui consegua il trattamento pensionistico per i superstiti o di reversibilità.
In caso di separazione o di divorzio il Capo nucleo deve tempestivamente comunicare tale evento al FISDAF, impegnandosi ad inviare copia della relativa sentenza o del decreto di omologazione entro un mese dalla data di pubblicazione.
Per i Capi nucleo con cittadinanza non italiana si fa riferimento a provvedimenti equipollenti a quelli italiani, ai quali è necessario allegare la traduzione autenticata.
7.2 Convivente More Uxorio
In assenza del coniuge può divenire beneficiario il convivente more uxorio del Capo nucleo, risultante da certificato di stato di famiglia rilasciato ai sensi del D.P.R. 223/1989 o da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000, qualora non abbia titolo ad analoga forma di copertura sanitaria integrativa.
Qualora venga meno lo stato di convivenza more uxorio il Capo nucleo deve darne tempestivamente comunicazione al Fondo, presentando allo stesso il certificato di stato di famiglia aggiornato o la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.
7.3 Figli minorenni
I figli di minore età del Capo nucleo sono ammessi al FISDAF su richiesta formalizzata tramite l'apposita modulistica corredata dalla prescritta documentazione, purché a carico dello stesso (dimostrabile anche dalla presenza del figlio nello stato di famiglia) o, in caso di Capo nucleo separato o divorziato con affidamento dei figli all'altro genitore, sia stato definito assegno alimentare a carico del Capo nucleo e venga da questo prodotta dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa in anagrafe, attestante che nessun altro contribuisce al mantenimento dei suddetti figli.
Possono inoltre essere ammessi all'assistenza del Fondo, su richiesta del Capo nucleo, purché a carico dello stesso (dimostrabile anche dalla presenza del figlio nello stato di famiglia), fino al compimento del 18° anno di età:
- i minori in affido (sia pre-adottivo che familiare temporaneo), per i quali occorre produrre copia del relativo provvedimento giudiziario;
- i figli del coniuge non aventi titolo al percepimento di alcun assegno alimentare a carico dell'altro genitore, su produzione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dal coniuge, attestante che nessun altro contribuisce al mantenimento del suddetto figlio.
7.4 Figli in età compresa tra i 18 e i 26 anni
L'assistenza dei figli minori del Capo nucleo già beneficiari viene prorogata al compimento del 18° anno di età e fino a 26 anni compiuti, purché questi non siano coniugati e siano a carico del Capo nucleo, secondo quanto definito al punto 7.3. Il Capo nucleo, al momento dell'iscrizione al Fondo, può inoltre chiedere l'ammissione all'assistenza FISDAF per i figli con un'età compresa tra i 18 e i 26 anni purché non siano coniugati e siano a suo carico secondo quanto definito al punto 7.3.
Ai suddetti fini, il Capo nucleo deve far pervenire al Fondo l'apposito modulo, debitamente sottoscritto anche dal figlio, allegando il consenso dello stesso al trattamento dei dati personali.
L'assistenza per i figli minori del coniuge del Capo nucleo indicati nel punto 7.3 può essere prorogata al momento del raggiungimento della maggiore età e fino ai 26 anni purché essi non siano coniugati e siano a carico del Capo nucleo. Possono inoltre essere ammessi all'assistenza del Fondo i figli del coniuge tra i 18 e i 26 anni, su richiesta del Capo nucleo formalizzata all'atto della sua iscrizione al FISDAF, purché non siano coniugati e siano a carico dello stesso.
Il Capo nucleo deve provvedere a far pervenire al Fondo l'apposito modulo FISDAF, debitamente sottoscritto anche dal beneficiario interessato, allegando il consenso dell'interessato al trattamento dei dati personali.
7.5 Figli di età compresa tra i 26 ei 30 anni
Il Capo nucleo può chiedere l'ammissione all'assistenza del Fondo per i figli di cui al precedente punto per il periodo compreso tra il 26° ed il 30° anno di età qualora non siano coniugati e siano a suo carico, secondo quanto definito al punto 7.3, dietro versamento al FISDAF della specifica quota annuale di contribuzione stabilita dal Fondo.
Il Capo nucleo deve provvedere annualmente al rinnovo dell'assistenza, compilando l'apposito modulo FISDAF, debitamente sottoscritto anche dal figlio.
Al compimento del 30° anno i figli cessano di essere titolari di ogni diritto all'assistenza del FISDAF.
7.6 Figli invalidi
I figli possono essere assistiti anche oltre i limiti di età previsti nei precedenti punti del presente Regolamento, senza oneri contributivi supplementari, per comprovata condizione di invalido civile, che sia stata riconosciuta dalle competenti Commissioni Sanitarie pubbliche entro il compimento del 26° anno.
Tali soggetti sono pertanto assistiti senza limiti temporali purché siano conviventi con il Capo nucleo (ad eccezione di eventuale residenza in comunità protette) ed a suo carico.
Il Capo nucleo deve comprovare che il suddetto figlio:
- ha ottenuto il riconoscimento dell'invalidità civile, nella percentuale stabilita per aver titolo ai trattamenti di pensione spettanti agli invalidi civili, secondo la legislazione vigente;
- non fruisce di redditi da lavoro superiori ai limiti fissati dalla legge per il riconoscimento dei benefici assistenziali/previdenziali. A tali fini l'indennità di accompagnamento, riconosciuta dalla normativa vigente in materia, non costituisce reddito.
7.7 Genitori del Capo nucleo
Su specifica richiesta del Capo nucleo, presentata contestualmente alla propria iscrizione al FISDAF e da rinnovarsi annualmente, sono ammessi all'assistenza del Fondo i suoi genitori, a condizione che:
- siano a completo carico del Capo nucleo (per i genitori entrambi viventi viene considerato il reddito complessivo, indipendentemente dal fatto che l'assistenza sia richiesta per uno solo di essi);
- non abbiano titolo proprio per fruire di altra copertura sanitaria integrativa.
Il Capo nucleo deve formalizzare la domanda di ammissione tramite l'apposito modulo FISDAF, corredato della necessaria certificazione ivi indicata e deve versare la specifica quota annuale di contribuzione stabilita dal Fondo.