PER I DIRIGENTI IN SERVIZIO
I contributi versati al Fondo non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente, relativamente ai contributi di assistenza sanitaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, e per l'anno corrente è fissato in € 3.615,20.
Pertanto le spese sanitarie, limitatamente alla quota non rimborsata dal Fondo, sono detraibili dall'imposta lorda nella misura del 19% per la parte che eccede € 129,11.
PER I DIRIGENTI IN PENSIONE E ADERENTI AL SOLO FISDAF
AI SENSI DELL'ART. 5.1 lettera f) DELLO STATUTO: I contributi versati al Fondo non rientrano nella previsione di cui all'art. 51, comma 2, lettera a) del T.U.I.R. vigente. Quindi i contributi non sono deducibili dal reddito. Pertanto le spese sanitarie sostenute dai pensionati sono integralmente detraibili dall'imposta lorda, nella misura del 19% per la parte che eccede € 129,11, anche se già rimborsate dal Fondo.
PER I DIRIGENTI NON IN SERVIZIO ADERENTI AL FISDAF E ALLA COPERTURA INTEGRATIVA FISDAF/ASSIDAI garantita da GENERALI
Si prega di visionare il presente documento.
Sugli argomenti trattati, consigliamo sempre di rivolgersi a un proprio fiscalista di fiducia.”