1. Contributi ordinari
Per le prestazioni del Fondo i dirigenti in servizio presso le Società aderenti si obbligano a versare - nella misura minima prevista dal presente accordo - un contributo annuale che sarà trattenuto dal datore di lavoro, in dodici quote mensili, direttamente sulla retribuzione del dirigente iscritto.
I dirigenti in pensione, i superstiti e i dirigenti prosecutori volontari sono tenuti a versare - nella misura minima prevista dal presente accordo - un contributo annuale che sarà pagato tramite bonifico bancario in due quote semestrali, la prima entro il 31 gennaio e la seconda entro il 31 luglio di ciascun anno.
Le Società associate al FISDAF e i Soci persone fisiche devono versare al Fondo, a decorrere dal 1 ° gennaio 2016, una contribuzione determinata sulla base dei seguenti criteri e misure:
- 960 euro annui (80 euro mensili) a carico di ogni dirigente in servizio;
- 1.200 euro annui (600 euro semestrali) a carico di ogni dirigente in pensione post 1987;
- 1.080 euro annui (540 euro semestrali) a carico di ogni dirigente in pensione ante 1988 e di ogni superstite;
- 1.920 euro annui (160 euro mensili) a carico delle Società, a favore di ogni dirigente in servizio, loro dipendente, iscritto al FISDAF;
- 1.920 euro annui (160 euro mensili) a carico delle Società, a favore di ogni dirigente in pensione o superstite di dirigente, iscritto al FISDAF, secondo il seguente criterio convenzionale: un contributo di solidarietà a carico delle Società, a copertura degli oneri di iscrizione di pensionati e superstiti, il cui numero viene determinato, con criterio convenzionale e in regime di mutualità, moltiplicando il numero dei dirigenti dipendenti dalla singola Società, iscritti al FISDAF nel mese, per un coefficiente determinato dal risultato del rapporto tra il numero di tutti i pensionati e superstiti iscritti al FISDAF e il numero di tutti i dirigenti in servizio iscritti al FISDAF al termine dell'anno precedente. Il numero di dirigenti così ottenuto viene arrotondato all'unità superiore;
- 2.880 euro annui (1.440 euro semestrali), cioè la quota a carico dei dirigenti in servizio sommata a quella a carico delle Società, a carico del prosecutore volontario iscritto al FISDAF.
La contribuzione da versare al FISDAF a carico della Società e del dirigente in servizio è applicata anche per il periodo coperto dall'indennità sostitutiva del preavviso, in ragione del numero dei mesi e frazione di mese cui l'indennità corrisponde, garantendo l'assistenza del Fondo anche per detto periodo. Il valore della contribuzione è quello in essere al momento della liquidazione dell'indennità.
La contribuzione afferente al dirigente in servizio con contratto part-time, anche per periodi limitati e predeterminati, sarà sempre dovuta per intero e non sarà soggetta a riproporzionamento, con la sola eccezione di eventuali rapporti part-time stipulati con più datori di lavoro soci del Fondo: in questo caso l'intero onere contributivo sarà riproporzionato in base al numero dei rapporti di lavoro.
2. Contributo aggiuntivo
Il finanziamento della copertura integrativa prevista dall'art. 19 bis del vigente Contratto collettivo è garantito attraverso la seguente contribuzione aggiuntiva a favore del FISDAF, dovuta a decorrere dal 1° gennaio 2015:
- contributo integrativo annuo pari a 273 euro, a carico di ciascun dirigente in servizio senza nucleo familiare;
- contributo integrativo annuo pari a 367 euro, a carico di ciascun dirigente in servizio con nucleo familiare;
il contributo integrativo è trattenuto dal datore di lavoro, in dodici quote mensili, arrotondate al secondo decimale, direttamente sulla retribuzione del dirigente iscritto al FISDAF;
-contributo integrativo annuo pari a 137 euro, a carico dell'azienda per ogni dirigente in servizio senza nucleo familiare;
-contributo integrativo annuo pari a 183 euro, a carico dell'azienda per ogni dirigente in servizio con nucleo familiare;
il contributo integrativo a carico dell'azienda è anch'esso corrisposto in dodici quote mensili, arrotondate al secondo decimale.
Gli importi annui di contribuzione aggiuntiva individualmente applicabili (sia per la quota a carico dirigente che per quella a carico azienda) sono stabiliti in relazione alla composizione del nucleo familiare del dirigente risultante al Fondo al 31 dicembre dell'anno precedente e sono oggetto di verifica e conguaglio su base semestrale.
Alla contribuzione aggiuntiva sopra indicata si applica la disciplina prevista ai commi 4 e 5 del punto 1) Contributi ordinari del presente Capitolo.
La copertura integrativa è regolamentata attraverso specifica intesa attuativa tra il FISDAF e ASSIDAI, fondo sanitario generale di categoria; tale intesa definisce gli schemi operativi, comprese le procedure di incasso della contribuzione e di erogazione delle coperture, anche attraverso il conferimento di deleghe formali ad ASSIDAI da parte del FISDAF.
3. Contributo d'ingresso
Le Società che chiedono l'ammissione al FISDAF devono segnalare contestualmente al Fondo i nominativi dei dirigenti in servizio, dei dirigenti in pensione e dei superstiti, aventi diritto all'assistenza, nonché i nominativi dei dirigenti usciti negli ultimi cinque anni.
Le Società che aderiscono al FISDAF devono versare al Fondo, al momento della loro ammissione, un contributo aggiuntivo una tantum, quale quota d'ingresso, nella misura prevista dal regolamento del Fondo.