Accordo Sindacale del 02/03/2016

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​Addì 2 marzo 2016, presso la sede FCA e CNH Industrial in Roma

tra

FCA N.V. e CNH Industrial N.V. (più avanti denominate le Società) in nome proprio e in nome e per conto delle Società facenti parte dei rispettivi Gruppi cui si applica il Contratto Collettivo di Lavoro 23 dicembre 2011, rinnovato in data odierna

e

Federmanager

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Premessa

Premesso che

- il Fondo FISDAF (più avanti anche denominato Fondo), costituito in forma giuridica di associazione non riconosciuta il 12 giugno 1978, è stato reso operativo, per quanto riguarda la partecipazione delle Società e i relativi obblighi di contribuzione e di sostenimento delle spese di funzionamento, con l'accordo sindacale del 21 dicembre 1979 (di seguito indicato come "Accordo Istitutivo") sottoscritto tra Fiat S.p.A., in nome proprio e in nome e per conto delle altre Società del Gruppo, e i rappresentanti sindacali aziendali dei dirigenti delle Società del Gruppo Fiat;

- lo Statuto prevedeva che fossero soci del Fondo, oltre a tutte le Società, Consorzi ed Enti facenti parte del Gruppo Fiat o a esso collegati nelle diverse forme, anche le altre Società che chiedessero di aderire al Fondo, previa assunzione degli obblighi derivanti dall' "Accordo Istitutivo" e dai successivi accordi in materia;

- nel corso degli anni sono stati stipulati ulteriori accordi disciplinanti il FISDAF, sottoscritti per parte sindacale da Federmanager, subentrata alla rappresentanza sindacale aziendale dei dirigenti sopra indicata quale interlocutore sindacate di riferimento per la categoria;

- con l'accordo del 26 novembre 2010 intervenuto fra Fiat S.p.A., in nome proprio e delle altre Società del Gruppo, e Federmanager è stata riconosciuta a Fiat Industrial S.p.A., ora CNH Industrial N.V., la natura di Parte dell'"Accordo Istitutivo" del Fondo al pari di Fiat S.p.A., a valere per sé e per le Società appartenenti al relativo Gruppo o a esso collegate nelle diverse forme;

- il Fondo, in data 17 giugno 2010, è stato iscritto (numero di protocollo 0020847- 17/06/2010-DGPROG-DGPROG-UFFV-P) all'Anagrafe dei Fondi Sanitari ai sensi dei Decreti del Ministro della Salute del 31 marzo 2008 e 27 ottobre 2009;

- l'art. 18 del Contratto Collettivo di Lavoro per i Dirigenti di aziende FCA e CNH Industrial 30 luglio 2014, rinnovato in data odierna, di cui il presente accordo è parte integrante, stabilisce che l'assistenza sanitaria integrativa sia assicurata attraverso il FISDAF, fermi restando gli specifici accordi, e fatta salva la possibilità di adesione di Società che applichino diverse discipline contrattuali;

si conviene che il presente accordo rappresenta una disciplina contrattuale aggiornata, organica e unitaria che tiene conto del testo degli accordi già stipulati per regolare il Fondo, elencati in allegato, il contenuto dei quali mantiene la sua validità anche ai fini dell'interpretazione del presente accordo.

Finalità

Il Fondo ha come oggetto esclusivo prestazioni mutualistiche sanitarie e assistenziali integrative di quelle del Servizio Sanitario Nazionale, ai sensi dell'art. 46 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e in particolare ha la finalità di corrispondere a favore di dirigenti in servizio, in pensione e loro superstiti, in regime di mutualità, concorsi alle spese sanitarie, a integrazione delle prestazioni fornite dal Servizio Sanitario Nazionale, entro i limiti, le condizioni di assistibilità e le misure dei concorsi alle spese previsti dalle disposizioni regolamentari del Fondo nel rispetto dei principi contrattuali fissati nel presente accordo dalle Parti istitutive.

Caratteristiche associative - Partecipazione

Il Fondo ha forma giuridica di associazione non riconosciuta di cui sono soci, a termini di Statuto, le Società aderenti e i dirigenti in servizio dipendenti delle stesse, nonché, secondo le modalità stabilite dalla normativa del Fondo in base alla contrattazione collettiva, i dirigenti in pensione, i superstiti di dirigenti e i dirigenti prosecutori volontari.

Hanno diritto di rappresentanza negli Organi sociali del Fondo FCA N.V., CNH Industrial N.V., le Società direttamente o indirettamente controllate da FCA N.V. e CNH Industrial N.V. e le Società terze associate al Fondo nelle misure e secondo i principi di seguito stabiliti. Per quanto riguarda la rappresentanza dei Soci persone fisiche, le Parti, in attuazione di quanto già convenuto, hanno definito, nell'ambito del rinnovato testo contrattuale, le modalità di ingresso di Federmanager negli Organi sociali del Fondo: a tal fine, in coerenza con le definite modifiche dello Statuto, le Parti hanno redatto il nuovo Regolamento Elettorale, il cui testo è allegato al presente accordo come parte integrante, affinché il Consiglio di amministrazione del Fondo possa assumere le conseguenti deliberazioni in tempo utile per il prossimo rinnovo degli Organi sociali del FISDAF.

Fermo restando il vigente regime di mutualità della contribuzione, è integralmente confermato il criterio di imputazione in essere a oggi dei dirigenti pensionati e dei superstiti alle rispettive Società e viene parimenti confermato che, in caso di eventuale uscita di una società iscritta al Fondo, a seguito di recesso o di trasferimento d'azienda o di un ramo d'azienda, dovrà essere garantito in sede di regolazione degli effetti conseguenti all'uscita o alla cessione il mantenimento del collegamento dei dirigenti pensionati e dei superstiti agli attivi della società o del ramo d'azienda interessato, assicurando il pieno rispetto delle finalità del Fondo a beneficio degli stessi.

Al fine di garantire la continuità della copertura a beneficio dei pensionati e superstiti, la Società recedente o cedente dovrà quindi effettuare il trasferimento degli stessi alla forma di assistenza sanitaria integrativa cui intende aderire. In sede di regolazione degli effetti del recesso/trasferimento la Società e il Fondo valuteranno la congruità del collegamento di pensionati e superstiti e, in alternativa al trasferimento degli interessati, dovranno individuare soluzioni compensative finalizzate ad assicurare al Fondo le risorse necessarie per neutralizzare gli effetti negativi dell'uscita dal Fondo rispetto alla stabilità del rapporto tra attivi e quiescenti.

Spese di gestione e di funzionamento

Le spese di gestione e funzionamento del FISDAF sono a totale ed esclusivo carico delle Società socie del Fondo, che te sostengono attraverso il pagamento di una specifica contribuzione e/o del corrispettivo per il servizio fornito da società di servizi esterna.

Al fine di assicurare al FISDAF la provvista necessaria per sostenere direttamente una parte delle spese di gestione e funzionamento, è previsto un contributo aggiuntivo, detto "contributo spese amministrative" a totale ed esclusivo carico delle Società socie del Fondo nella misura fissa di 100 euro annui, versati in unica soluzione anticipata:

- a inizio anno per il numero dei dipendenti attivi iscritti al 31 dicembre dell'anno precedente;

- con la prima contribuzione versata per i dirigenti assunti o nominati nel corso dell'anno per il primo anno di iscrizione.

E' inoltre previsto a questi stessi fini a carico dei dirigenti pensionati, dei superstiti e dei prosecutori volontari un analogo contributo nella misura di 25 euro annui, che saranno trattenuti dal Fondo dal primo versamento contributivo ordinario dell'anno.

Annualmente le Parti si incontreranno per verificare la coerenza della misura del suddetto contributo rispetto alle necessità di gestione e funzionamento del Fondo, nel rispetto di un condiviso principio generale di non aggravio dei costi complessivamente sostenuti dalle Società socie.

Finanziamento

1. Contributi ordinari

Per le prestazioni del Fondo i dirigenti in servizio presso le Società aderenti si obbligano a versare - nella misura minima prevista dal presente accordo - un contributo annuale che sarà trattenuto dal datore di lavoro, in dodici quote mensili, direttamente sulla retribuzione del dirigente iscritto.

I dirigenti in pensione, i superstiti e i dirigenti prosecutori volontari sono tenuti a versare - nella misura minima prevista dal presente accordo - un contributo annuale che sarà pagato tramite bonifico bancario in due quote semestrali, la prima entro il 31 gennaio e la seconda entro il 31 luglio di ciascun anno.

Le Società associate al FISDAF e i Soci persone fisiche devono versare al Fondo, a decorrere dal 1 ° gennaio 2016, una contribuzione determinata sulla base dei seguenti criteri e misure:

- 960 euro annui (80 euro mensili) a carico di ogni dirigente in servizio;

- 1.200 euro annui (600 euro semestrali) a carico di ogni dirigente in pensione post 1987;

- 1.080 euro annui (540 euro semestrali) a carico di ogni dirigente in pensione ante 1988 e di ogni superstite;

- 1.920 euro annui (160 euro mensili) a carico delle Società, a favore di ogni dirigente in servizio, loro dipendente, iscritto al FISDAF;

- 1.920 euro annui (160 euro mensili) a carico delle Società, a favore di ogni dirigente in pensione o superstite di dirigente, iscritto al FISDAF, secondo il seguente criterio convenzionale: un contributo di solidarietà a carico delle Società, a copertura degli oneri di iscrizione di pensionati e superstiti, il cui numero viene determinato, con criterio convenzionale e in regime di mutualità, moltiplicando il numero dei dirigenti dipendenti dalla singola Società, iscritti al FISDAF nel mese, per un coefficiente determinato dal risultato del rapporto tra il numero di tutti i pensionati e superstiti iscritti al FISDAF e il numero di tutti i dirigenti in servizio iscritti al FISDAF al termine dell'anno precedente. Il numero di dirigenti così ottenuto viene arrotondato all'unità superiore;

- 2.880 euro annui (1.440 euro semestrali), cioè la quota a carico dei dirigenti in servizio sommata a quella a carico delle Società, a carico del prosecutore volontario iscritto al FISDAF.

La contribuzione da versare al FISDAF a carico della Società e del dirigente in servizio è applicata anche per il periodo coperto dall'indennità sostitutiva del preavviso, in ragione del numero dei mesi e frazione di mese cui l'indennità corrisponde, garantendo l'assistenza del Fondo anche per detto periodo. Il valore della contribuzione è quello in essere al momento della liquidazione dell'indennità.

La contribuzione afferente al dirigente in servizio con contratto part-time, anche per periodi limitati e predeterminati, sarà sempre dovuta per intero e non sarà soggetta a riproporzionamento, con la sola eccezione di eventuali rapporti part-time stipulati con più datori di lavoro soci del Fondo: in questo caso l'intero onere contributivo sarà riproporzionato in base al numero dei rapporti di lavoro.

2. Contributo aggiuntivo

Il finanziamento della copertura integrativa prevista dall'art. 19 bis del vigente Contratto collettivo è garantito attraverso la seguente contribuzione aggiuntiva a favore del FISDAF, dovuta a decorrere dal 1° gennaio 2015:

- contributo integrativo annuo pari a 273 euro, a carico di ciascun dirigente in servizio senza nucleo familiare;

- contributo integrativo annuo pari a 367 euro, a carico di ciascun dirigente in servizio con nucleo familiare; 

il contributo integrativo è trattenuto dal datore di lavoro, in dodici quote mensili, arrotondate al secondo decimale, direttamente sulla retribuzione del dirigente iscritto al FISDAF;

-contributo integrativo annuo pari a 137 euro, a carico dell'azienda per ogni dirigente in servizio senza nucleo familiare;

-contributo integrativo annuo pari a 183 euro, a carico dell'azienda per ogni dirigente in servizio con nucleo familiare;

il contributo integrativo a carico dell'azienda è anch'esso corrisposto in dodici quote mensili, arrotondate al secondo decimale.

Gli importi annui di contribuzione aggiuntiva individualmente applicabili (sia per la quota a carico dirigente che per quella a carico azienda) sono stabiliti in relazione alla composizione del nucleo familiare del dirigente risultante al Fondo al 31 dicembre dell'anno precedente e sono oggetto di verifica e conguaglio su base semestrale.

Alla contribuzione aggiuntiva sopra indicata si applica la disciplina prevista ai commi 4 e 5 del punto 1) Contributi ordinari del presente Capitolo.

La copertura integrativa è regolamentata attraverso specifica intesa attuativa tra il FISDAF e ASSIDAI, fondo sanitario generale di categoria; tale intesa definisce gli schemi operativi, comprese le procedure di incasso della contribuzione e di erogazione delle coperture, anche attraverso il conferimento di deleghe formali ad ASSIDAI da parte del FISDAF.

3. Contributo d'ingresso

Le Società che chiedono l'ammissione al FISDAF devono segnalare contestualmente al Fondo i nominativi dei dirigenti in servizio, dei dirigenti in pensione e dei superstiti, aventi diritto all'assistenza, nonché i nominativi dei dirigenti usciti negli ultimi cinque anni.

Le Società che aderiscono al FISDAF devono versare al Fondo, al momento della loro ammissione, un contributo aggiuntivo una tantum, quale quota d'ingresso, nella misura prevista dal regolamento del Fondo.

Clausola di chiusura

Le Parti si incontreranno in caso di eventuali necessità di modifica di quanto previsto nel presente accordo, impegnandosi ad aggiornare il testo del medesimo, al fine di assicurarne la continuità di unica disciplina organica della materia. Quanto convenuto è confermato nell'intenzione delle Parti come vincolante per tutte le Società socie e i dirigenti iscritti.

Elenco accordi sindacali

Elenco accordi sindacali

21 dicembre 1979

5 dicembre 1986

1 luglio 1992

18 gennaio 2007

26 novembre 2010

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